Le pubblicazioni sono limitate alle comunicazioni indispensabili per l’efficace assolvimento delle funzioni dell’Ente
Informazioni
In osservanza delle disposizioni dettate dall’art. 9, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 a partire dal giorno 3 ottobre 2024 e per tutto il periodo precedente le elezioni regionali, le pubblicazioni saranno limitate alle comunicazioni indispensabili per l’efficace assolvimento delle funzioni dell’Ente
La norma è diretta ad evitare che l’attività di comunicazione istituzionale realizzata dalle amministrazioni in periodo pre-elettorale possa sovrapporsi ed interagire con l’attività di propaganda svolta dalle liste e dai candidati.
Inoltre, in applicazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa stabilito dall’art. 97 della Costituzione, si è voluto impedire il consolidarsi di un vantaggio elettorale derivante dalla maggiore visibilità di cui si dispone rispetto agli altri candidati.